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  • Legislazione - Cenni storici

    Il D.M. 201 del 6 agosto 1999 regolamenta i corsi di strumento musicale nelle scuole medie statali. Si tratta più semplicemente, dello studio, appunto, di uno strumento musicale accanto a quello dell’educazione musicale che deve mirare alla promozione di un miglioramento del livello cognitivo ed estetico senza però pretendere il raggiungimento di livelli di competenza alti come quelli che, per esempio, dovrebbero essere in Conservatorio. Al contrario, questo tipo di educazione, all’interno della scuola dell’obbligo, deve poter abbracciare tutti coloro che abbiano la volontà di cimentarsi in questa arte a diversi livelli, dal semplice livello amatoriale alla prospettiva dello sviluppo dell’eccellenza.

     

    Effettivamente tutto iniziò nel 1977, quando l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Malfatti, nel suo disegno di legge inserì, tra le altre cose, almeno una scuola media ad indirizzo musicale per ogni provincia. Già nell’a. s. 1975/76 venne avviato questo disegno con dicitura “corsi sperimentali ad orientamento musicale” e più tardi ad “indirizzo musicale”.

     

    Solo nell’a. s. 1979/80 fu chiarito che gli strumenti musicali dovevano essere da un minimo di tre ad un massimo di cinque e che le tipologie papabili dovevano essere scelte tra: pianoforte, violino, violoncello, oboe, clarinetto, flauto, corno, tromba, chitarra classica.

     

    Il decreto del 13 febbraio 1996, fu denominato “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale” e considera questo insegnamento come

     

    1) arricchimento formativo per l’alunno preadolescente, da realizzare come integrazione alla programmazione didattica dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti;

     

    2) insegnamento propedeutico allo studio musicale; occasione per l’alunno di fare delle scelte consapevoli sul suo futuro, di avere una appropriazione del linguaggio musicale, attraverso lo studio di uno strumento, rappresentare occasione di crescita anche per gli alunni.”1

     

    1 Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, ex art. 1.

     

    Con la legge n. 124/1999, ossia quella del 6 agosto, l’insegnamento viene ricondotto ad ordinamento di strumento musicale che rientra, finalmente, nell’organico di diritto e concorre al piano dell’offerta formativa dei discenti. Più tardi con il D.L.vo del 17 ottobre 2005 n. 226 si sviluppa l’organizzazione

    per l’avvio al liceo musicale e Coreutico. Questo decreto ribadisce l’importanza delle Scuole medie secondarie ad indirizzo musicale.1

     

    1 Art. 23 Capo IV (Insegnamento dello strumento musicale):
    ”Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l’insegnamento dello Strumento musicale veruna quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi, ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall’art. 10, comma 1,del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli allievi, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

     

     

     

  • Organizzazione dei corsi